Modalità con cui un indagato può venire a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico

Un indagato può apprendere per la prima volta dell’iscrizione di una notizia di reato a suo carico principalmente attraverso tre modalità:


1. Notifica di un atto giudiziario

L’indagato può venire a conoscenza dell’indagine a suo carico tramite la notifica di uno dei seguenti atti:

  • Invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.)
    È un atto con cui il pubblico ministero o la polizia giudiziaria convocano una persona per essere sottoposta a interrogatorio. La notifica di questo invito indica che sono in corso indagini su determinati fatti, e l’indagato ha il diritto di farsi assistere da un avvocato.

  • Decreto di perquisizione e sequestro (artt. 247-252 c.p.p.)
    La perquisizione può riguardare il domicilio, il luogo di lavoro o altri ambienti legati all’indagato e serve per cercare prove di un reato. Se vengono trovati elementi rilevanti, questi possono essere sequestrati. L’indagato può opporsi al sequestro con apposita istanza al giudice per le indagini preliminari.

  • Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.)
    Segnala all’indagato che le indagini svolte dal pubblico ministero sono terminate e che è possibile esercitare il diritto di difesa attraverso la presentazione di memorie, la richiesta di interrogatorio o di ulteriori atti di indagine. Questo atto rappresenta un momento cruciale per l’eventuale evoluzione del procedimento verso il rinvio a giudizio.

  • Avviso di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)
    Viene notificato quando il pubblico ministero o una delle parti richiede l'assunzione anticipata di una prova, per esempio l'audizione di un testimone o di una persona offesa in condizioni particolari (come un minore o una vittima vulnerabile). L’indagato ha il diritto di partecipare all’incidente probatorio e di difendersi, anche tramite il proprio avvocato.

  • Decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.)
    È un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato senza dibattimento nei casi di reati punibili con pene pecuniarie o pene detentive convertibili in sanzioni alternative. L’indagato ha 15 giorni di tempo dalla notifica per presentare opposizione e richiedere il processo ordinario.

  • Decreto di sequestro preventivo o probatorio (artt. 321-325 c.p.p.)

    • Sequestro probatorio: finalizzato all’acquisizione di prove utili per l’indagine (ad esempio documenti, dispositivi elettronici, somme di denaro).
    • Sequestro preventivo: adottato per impedire che un bene possa essere utilizzato per commettere altri reati o per garantirne la futura confisca.
      L’indagato può presentare istanza di riesame contro il provvedimento.
  • Avviso di proroga delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.)
    Se il pubblico ministero necessita di più tempo per concludere le indagini, può chiedere al giudice una proroga. L’indagato riceve una notifica che lo informa della prosecuzione delle indagini a suo carico.


2. Esecuzione di una misura cautelare personale

Se il giudice dispone una misura cautelare, l’indagato ne viene a conoscenza al momento dell’esecuzione del provvedimento, senza una preventiva notifica. Le misure cautelari possono essere adottate se sussistono gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato. Tra le principali misure cautelari personali rientrano:

  • Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.)
    L’indagato viene privato della libertà e condotto in carcere in attesa del processo. È la misura più grave e può essere adottata solo in presenza di gravi esigenze cautelari.

  • Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)
    L’indagato è obbligato a rimanere presso il proprio domicilio o altro luogo di detenzione preventiva stabilito dal giudice, con eventuali restrizioni nei contatti con l’esterno.

  • Obbligo o divieto di dimora (art. 283 c.p.p.)
    Impone all’indagato di non risiedere in una determinata area geografica (ad esempio, il comune in cui vive la persona offesa) o, al contrario, di risiedervi stabilmente.

  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)
    L’indagato deve presentarsi periodicamente presso un comando di polizia, a orari prestabiliti, per garantire la sua reperibilità.

  • Divieto di avvicinamento a luoghi o persone (art. 282-bis c.p.p.)
    Impone all’indagato di mantenere una distanza minima da determinate persone o luoghi, per tutelare la vittima del reato.


3. Consultazione del Casellario Giudiziale o delle iscrizioni presso la Procura

L’indagato può venire a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico anche attraverso la richiesta di determinati certificati:

  • Certificato dei carichi pendenti
    Rilasciato dalla Procura della Repubblica, indica la presenza di procedimenti penali in corso nei confronti del richiedente.

  • Certificato del Casellario Giudiziale
    Contiene informazioni su eventuali condanne definitive e altri provvedimenti rilevanti (ad esempio, misure cautelari o interdittive).

  • Accesso agli atti presso la Procura
    In alcuni casi, l’indagato o il suo avvocato possono chiedere informazioni alla Procura per verificare l’esistenza di iscrizioni relative a procedimenti penali in corso.


L’importanza di rivolgersi a un avvocato

Ricevere una notifica in ambito penale non significa automaticamente essere colpevoli, ma è essenziale tutelare i propri diritti fin dall'inizio. L'assistenza di un avvocato permette di valutare le migliori strategie difensive e di evitare errori che potrebbero compromettere la posizione dell'indagato.


DIFESA DI UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO

La difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio sono due concetti diversi che spesso vengono confusi.

 

Difesa d’ufficio: L’avvocato viene assegnato automaticamente

La difesa d’ufficio garantisce che ogni indagato abbia un avvocato, anche se non ne ha scelto uno. Se non viene scelto un avvocato di fiducia, lo Stato ne assegna automaticamente uno d’ufficio.

Tuttavia, l’avvocato d’ufficio va sempre pagato, salvo accesso al gratuito patrocinio.

 

Gratuito patrocinio: Lo Stato paga l’avvocato, ma solo se ci sono i requisiti

Il gratuito patrocinio, invece, è un beneficio per chi ha un reddito basso: se si hanno i requisiti, lo Stato copre le spese legali, ma la richiesta deve essere fatta dall’interessato.

Sia che abbia un avvocato di fiducia che un avvocato di ufficio, è l’interessato che deve fare domanda e dimostrare di rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge.

 

In sintesi:

  • Difesa d’ufficio = l’avvocato viene assegnato dallo Stato, ma deve essere pagato dal cliente.
  • Gratuito patrocinio = l’avvocato (sia di fiducia che d’ufficio) viene pagato dallo Stato, ma solo se il cliente ha i requisiti economici e presenta la domanda.

Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale: requisiti e modalità

Il patrocinio a spese dello Stato consente alle persone con reddito basso di ottenere assistenza legale gratuita nei procedimenti penali, purché la richiesta non sia manifestamente infondata.

 

Chi può richiederlo

Può essere ammesso chi ha un reddito annuo imponibile non superiore a € 12.838,01 (Decreto Ministero della Giustizia 10.05.2023). Se convive con familiari, si sommano i redditi del nucleo, con un aumento di € 1.032,91 per ogni convivente. Nei casi di conflitto di interesse familiare, si considera solo il reddito personale.

Possono farne richiesta:

  • cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti in Italia;
  • indagati, imputati, condannati, parti offese, danneggiati che vogliano costituirsi parte civile;
  • responsabili civili o obbligati per l’ammenda.

L’ammissione vale per tutte le fasi e i gradi del processo, salvo alcuni procedimenti speciali che richiedono una nuova richiesta.

 

Esclusioni

Il patrocinio non è concesso per:

  • reati fiscali legati all’evasione d’imposta;
  • chi ha più di un difensore;
  • condannati definitivi per mafia, traffico di tabacchi e droga.

Come e dove presentare la domanda

La richiesta si presenta presso l’ufficio del magistrato competente e deve contenere:

  • dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
  • attestazione del reddito dell’anno precedente;
  • impegno a comunicare variazioni di reddito;
  • per i cittadini stranieri: certificazioni consolari sui redditi all’estero.

Può essere presentata:

  • dall’interessato, con documento di identità;
  • dal difensore, autenticando la firma;
  • via raccomandata.
  • Per detenuti, arrestati o persone sotto misure di sicurezza, la trasmissione avviene tramite il direttore del carcere o la polizia giudiziaria.