Un indagato può apprendere per la prima volta dell’iscrizione di una notizia di reato a suo carico principalmente attraverso tre modalità:
L’indagato può venire a conoscenza dell’indagine a suo carico tramite la notifica di uno dei seguenti atti:
Invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.)
È un atto con cui il pubblico ministero o la polizia giudiziaria convocano una persona per essere sottoposta a interrogatorio. La notifica di questo invito indica che sono in corso
indagini su determinati fatti, e l’indagato ha il diritto di farsi assistere da un avvocato.
Decreto di perquisizione e sequestro (artt. 247-252 c.p.p.)
La perquisizione può riguardare il domicilio, il luogo di lavoro o altri ambienti legati all’indagato e serve per cercare prove di un reato. Se vengono trovati elementi rilevanti, questi
possono essere sequestrati. L’indagato può opporsi al sequestro con apposita istanza al giudice per le indagini preliminari.
Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.)
Segnala all’indagato che le indagini svolte dal pubblico ministero sono terminate e che è possibile esercitare il diritto di difesa attraverso la presentazione di memorie, la richiesta di
interrogatorio o di ulteriori atti di indagine. Questo atto rappresenta un momento cruciale per l’eventuale evoluzione del procedimento verso il rinvio a giudizio.
Avviso di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)
Viene notificato quando il pubblico ministero o una delle parti richiede l'assunzione anticipata di una prova, per esempio l'audizione di un testimone o di una persona offesa in
condizioni particolari (come un minore o una vittima vulnerabile). L’indagato ha il diritto di partecipare all’incidente probatorio e di difendersi, anche tramite il proprio avvocato.
Decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.)
È un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato senza dibattimento nei casi di reati punibili con pene pecuniarie o pene detentive
convertibili in sanzioni alternative. L’indagato ha 15 giorni di tempo dalla notifica per presentare opposizione e richiedere il
processo ordinario.
Decreto di sequestro preventivo o probatorio (artt. 321-325 c.p.p.)
Avviso di proroga delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.)
Se il pubblico ministero necessita di più tempo per concludere le indagini, può chiedere al giudice una proroga. L’indagato riceve una notifica che lo informa della prosecuzione delle
indagini a suo carico.
Se il giudice dispone una misura cautelare, l’indagato ne viene a conoscenza al momento dell’esecuzione del provvedimento, senza una preventiva notifica. Le misure cautelari possono essere adottate se sussistono gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato. Tra le principali misure cautelari personali rientrano:
Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.)
L’indagato viene privato della libertà e condotto in carcere in attesa del processo. È la misura più grave e può essere adottata solo in presenza di gravi esigenze cautelari.
Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)
L’indagato è obbligato a rimanere presso il proprio domicilio o altro luogo di detenzione preventiva stabilito dal giudice, con eventuali restrizioni nei contatti con l’esterno.
Obbligo o divieto di dimora (art. 283 c.p.p.)
Impone all’indagato di non risiedere in una determinata area geografica (ad esempio, il comune in cui vive la persona offesa) o, al contrario, di risiedervi stabilmente.
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)
L’indagato deve presentarsi periodicamente presso un comando di polizia, a orari prestabiliti, per garantire la sua reperibilità.
Divieto di avvicinamento a luoghi o persone (art. 282-bis c.p.p.)
Impone all’indagato di mantenere una distanza minima da determinate persone o luoghi, per tutelare la vittima del reato.
L’indagato può venire a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico anche attraverso la richiesta di determinati certificati:
Certificato dei carichi pendenti
Rilasciato dalla Procura della Repubblica, indica la presenza di procedimenti penali in corso nei confronti del richiedente.
Certificato del Casellario Giudiziale
Contiene informazioni su eventuali condanne definitive e altri provvedimenti rilevanti (ad esempio, misure cautelari o interdittive).
Accesso agli atti presso la Procura
In alcuni casi, l’indagato o il suo avvocato possono chiedere informazioni alla Procura per verificare l’esistenza di iscrizioni relative a procedimenti penali in corso.
Ricevere una notifica in ambito penale non significa automaticamente essere colpevoli, ma è essenziale tutelare i propri diritti fin dall'inizio. L'assistenza di un avvocato permette di valutare le migliori strategie difensive e di evitare errori che potrebbero compromettere la posizione dell'indagato.
La difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio sono due concetti diversi che spesso vengono confusi.
La difesa d’ufficio garantisce che ogni indagato abbia un avvocato, anche se non ne ha scelto uno. Se non viene scelto un avvocato di fiducia, lo Stato ne assegna automaticamente uno d’ufficio.
Tuttavia, l’avvocato d’ufficio va sempre pagato, salvo accesso al gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio, invece, è un beneficio per chi ha un reddito basso: se si hanno i requisiti, lo Stato copre le spese legali, ma la richiesta deve essere fatta dall’interessato.
Sia che abbia un avvocato di fiducia che un avvocato di ufficio, è l’interessato che deve fare domanda e dimostrare di rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge.
Il patrocinio a spese dello Stato consente alle persone con reddito basso di ottenere assistenza legale gratuita nei procedimenti penali, purché la richiesta non sia manifestamente infondata.
Può essere ammesso chi ha un reddito annuo imponibile non superiore a € 12.838,01 (Decreto Ministero della Giustizia 10.05.2023). Se convive con familiari, si sommano i redditi del nucleo, con un aumento di € 1.032,91 per ogni convivente. Nei casi di conflitto di interesse familiare, si considera solo il reddito personale.
Possono farne richiesta:
L’ammissione vale per tutte le fasi e i gradi del processo, salvo alcuni procedimenti speciali che richiedono una nuova richiesta.
Il patrocinio non è concesso per:
La richiesta si presenta presso l’ufficio del magistrato competente e deve contenere:
Può essere presentata:
📍 Indirizzo: Rec. Montescaglioso 2/A, MATERA (MT)
📞 Cellulare: 📱 328 4162701
☎️ Tel/Fax: 📠 0835 311061
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